TERMINI E CONDIZIONI

TERMINI E CONDIZIONI

NOTA BENE

Le tecniche e i metodi descritti in questo sito sono da considerarsi di aiuto alla persona per ritrovare il proprio benessere, vitalità ed energia e non sono da considerarsi sostitutivi alle cure e trattamenti medici e sanitari. In Kinesiologia non si fa alcuna diagnosi, infatti il Professionista in Kinesiologia opera per il miglioramento o mantenimento dello stato di benessere globale della Persona utilizzando come strumento principale il test muscolare kinesiologico praticato su muscoli di tutto il corpo secondo i parametri definiti nei testi base della Kinesiologia.
Si consiglia quindi sempre di rivolgersi ad un medico o ad una figura sanitaria competente.

ARTICOLI
Le informazioni contenute negli articoli sono da intendersi a titolo informativo e non sostituiscono in nessun caso assistenza o consiglio medico. Tutte le informazioni sono di natura generale e dedotte da pubblicazioni liberamente accessibili dal web e pertanto considerate di pubblico dominio.

KINESIOLOGIA
La Kinesiologia non è materia sanitaria ma rientra nella categoria delle Discipline Bio Naturali come definite da Regione Lombardia.

La Legge Regionale (2/2005) per le Discipline Bio Naturali della Lombardia, ha ideato un metodo innovativo per la regolamentazione e la diffusione delle D.B.N. che sancisce il diritto all’esistenza di un settore che coinvolge milioni di Cittadini sia come Utenti che come Operatori
Il 22 Maggio 2012 con Decreto n. 4669 della Direzione Generale Occupazione e Lavoro della Regione Lombardia sono stati istituiti:
➢ Il Registro degli Operatori in Discipline Bio Naturali;
➢ Il Registro degli Enti di Formazione in Discipline Bio Naturali.
I Registri sono pubblicati sul sito ufficiale di Regione Lombardia Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e sono aggiornati dal C.T.S. D.B.N.
Nel Luglio 2013 nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia si è istituito un apposito settore denominato Area delle Competenze Libere e Indipendenti in cui sono state inserite le Discipline Bio Naturali.

CODICE DEONTOLOGICO PER I PROFESSIONISTI IN KINESIOLOGIA
Il seguente Codice deontologico è stato scaricato direttamente dal sito ufficiale
dell’Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata www.aksi.it

Principi di base

Art. 1 Definizione

Il codice etico e deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che il professionista in kinesiologia è tenuto ad osservare nell’esercizio della professione, indipendentemente dall’ambito in cui viene svolta. Il rispetto del codice etico e deontologico è dovere imprescindibile per il professionista in kinesiologia nell’esercizio della professione. Inoltre, l’adempimento delle norme in esso contenute, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a fortificare la figura professionale del professionista in kinesiologia che in questo modo proietta un immagine ottimale della categoria nei confronti della società. Anche al di fuori dell’esercizio della professione il comportamento del professionista in kinesiologia deve essere consono alla dignità della figura professionale.

Art. 2 Libertà e indipendenza della professione

L’esercizio della professione è fondato sulla libertà ed indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del professionista in kinesiologia, nel rispetto dei diritti dell’individuo.

Art. 3 Obbligatorietà

Il professionista in kinesiologia è tenuto all’assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità derivanti dall’esercizio della professione.

Art. 4 Equilibrio degli esseri viventi e compiti del professionista in kinesiologia

Il professionista in kinesiologia ha come obiettivo principale quello di interagire con il campo bioenergetico, per aiutare gli esseri viventi a mantenerlo in equilibrio. Egli segue le leggi energetiche ed agisce secondo modalità naturali olistiche che portano alla normalizzazione ed al miglioramento dello stato di benessere. Egli opera con il test muscolare di precisione e le tecniche proprie, acquisite nell’ambito della sua formazione, al fine di migliorare la qualità della vita della persona, stimolando le risorse energetiche e vitali ed educando a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

Art. 5 Principi dell’attività professionale

Nell’esercizio della professione il professionista in kinesiologia si ispira alle conoscenze proprie della disciplina che esercita ed ai valori etici fondamentali, tenendo in considerazione le informazioni e le conoscenze scientifiche. Egli assume come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non soggiace a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Art. 6 Limiti della professione

Il professionista in kinesiologia è cosciente del proprio ambito di intervento. Non deve per nessun motivo invadere l’ambito di pertinenza di altre professioni e non si pone in atteggiamento di antagonismo con altre figure professionali già esistenti riconosciute e regolamentate per legge, con particolare riferimento a quelle di carattere sanitario. I limiti del professionista in kinesiologia sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente e civilmente perseguibile.

Art. 7 Focalizzazione sul potenziale e non sul disagio

Ogni disagio va considerato, sia da parte del professionista in kinesiologia sia da parte del soggetto che a lui si rivolge, non come un fenomeno fine a se stesso su cui intervenire, ma semplicemente come un elemento che aiuta a comprendere la natura della disarmonia in atto a livello energetico. Il professionista in kinesiologia pertanto si focalizza sulla potenzialità e non sul disagio.

Art. 8 Modello di auto responsabilità

Il cliente è il vero protagonista del percorso che lo potrà ricondurre all’equilibrio globale. Egli può pertanto assumersi la responsabilità della propria condizione, essendo l’unico in grado di farlo. La volontà del cliente, liberamente espressa, deve guidare il comportamento del professionista in kinesiologia entro i limiti della dignità e della libertà professionale. Il professionista in kinesiologia, con linguaggio appropriato, fornisce al cliente informazioni utili per un adeguato e personalizzato stile di vita salubre nel pieno rispetto di se stesso e dell’ambiente che lo circonda. Il professionista in kinesiologia ha il compito di facilitare le persone ad organizzare le proprie risorse affinché possano gestire, mantenere e ottimizzare il proprio stato energetico. La persona per la quale il professionista in kinesiologia si adopera professionalmente viene resa consapevole e partecipe; se essa non conosce i principi e le regole a cui attenersi secondo la disciplina scelta per il perseguimento dell’equilibrio energetico, il professionista in kinesiologia è tenuto ad informarlo. Ogni ulteriore richiesta di informazione in merito è opportuno che sia soddisfatta.
La consapevolezza del proprio stato di benessere, la partecipazione e il coinvolgimento della persona durante le sessioni di lavoro, sono determinanti al fine di ottenere gli obiettivi prefissati.
Il rapporto che il professionista in kinesiologia cerca di instaurare con le persone con le quali opera, è volto, quindi, a stimolare una consapevole collaborazione attiva che porti la persona a fare sempre scelte in maniera autonoma e indipendente.
Il professionista in kinesiologia si avvale del modello educativo e si considera un facilitatore, un educatore, un trainer che rispetta sempre le scelte della persona.

Art. 9. Empatia e sentimenti positivi

L’intento del professionista in kinesiologia è quello innanzitutto di:
a) considerare lo stato globale della persona, vista come un essere energeticamente unico e indivisibile;
b) di stimolare un’attitudine e un approccio alla vita basati su pensieri e sentimenti positivi;
c) di stabilire un rapporto di empatia che ponga le basi per un riequilibrio che ottimizzi lo stato energetico della persona, da cui scaturiscano i risultati.

REGOLE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

Art. 10. Impegno etico

Il professionista in kinesiologia si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Mantiene un comportamento trasparente, giusto e leale con i clienti, collaboratori od altri in generale, restando sempre all’altezza dei compiti etici della sua professione. Egli agisce con tatto e autodisciplina, evitando tutto quanto possa pregiudicare il benessere dei clienti, collaboratori od altri, nonché la reputazione del suo status.

Art. 11. Impegno professionale

Il professionista in kinesiologia esercita la libera professione direttamente in prima persona senza pseudonimo. Durante la seduta kinesiologica si avvale delle conoscenze acquisite durante gli studi delle discipline e materie previste dall’iter formativo che sono accreditate dall’associazione.
Il professionista in kinesiologia salvaguarda, in tutte le sue azioni e scelte, sia di vita professionale sia privata, la serietà e la credibilità della sua professione.
Il professionista in kinesiologia non discrimina i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o qualora questa invada ambiti demandati ad altre figure professionali.
Il professionista in kinesiologia assicura al cliente la continuità delle prestazioni professionali. In caso di indisponibilità o impedimento fornisce al cliente i nominativi di colleghi di competenza adeguata a cui il cliente potrà rivolgersi per continuare le sessioni.

Art. 12. Collaborazione con i colleghi

I rapporti con i colleghi sono improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale, indipendentemente dalla Scuola/Istituto e dalla formazione di provenienza. Costituisce una grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi.
Il professionista in kinesiologia accetta un cliente già seguito da un collega, solo quando il cliente ne faccia esplicita richiesta e informi entrambi i professionisti. I rapporti tra professionisti si ispirano ai principi del rispetto reciproco, della solidarietà e della considerazione della rispettiva peculiarità professionale. L’opportuna comunicazione tra essi delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie. Lo stesso criterio si applica anche nella comunicazione verso i clienti seguiti da altri professionisti in kinesiologia .
L’eventuale contrasto di opinioni tra professionisti in kinesiologia non viola mai i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il professionista in kinesiologia che sostituisce un collega cessa la supplenza al ritorno di quest’ultimo, al quale fornirà tutte le informazioni relative alle sedute effettuate.
Non è consentito ricevere o corrispondere alcun compenso tra colleghi, quando si inviano o ricevono clienti da altri professionisti in kinesiologia o da altre figure professionali.

Art. 13. Segreto professionale

Il professionista in kinesiologia è tenuto a mantenere il segreto su quanto gli viene confidato o di cui viene a conoscenza nell’esercizio della sua professione.
Sono tenute al segreto anche tutte le persone che collaborano con il professionista in kinesiologia e coloro che si preparano sotto la sua guida all’attività professionale.
Il professionista in kinesiologia è tenuto ad attenersi alla legge sulla tutela della privacy.
La rivelazione del segreto è consentita:
a) nei casi previsti o imposti per legge
b) su esplicita richiesta o autorizzazione dell’interessato o dai legali rappresentanti, previa adeguata informazione sulla necessità di rivelazione stessa;
Fatti salvi i casi sopra richiamati, resta comunque responsabilità del professionista in kinesiologia la valutazione sull’opportunità della deroga allorché ritenga che sia in grave pericolo l’incolumità del cliente stesso o di terzi. La morte o la cessazione del rapporto con il cliente non esime il professionista in kinesiologia dall’obbligo del segreto.

Art. 14. Rispetto del cliente

Il professionista in kinesiologia opera allo scopo di consentire il raggiungimento del pieno benessere del cliente e solo in seguito a esplicita richiesta personale del cliente stesso.
Il professionista in kinesiologia è tenuto a fornire chiare informazioni al cliente su efficacia e limiti della Kinesiologia Specializzata, evitando di creare aspettative ingiustificate che diano una immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze non proprie. Pertanto non utilizzerà termini o affermazioni riferiti a cure o guarigioni e si atterrà ad espressioni riferite all’equilibrio del benessere globale, al miglioramento della qualità della vita e all’acquisizione di uno stile di vita che favorisca il mantenimento di uno stato di salute ottimale.
Il professionista in kinesiologia, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con i propri clienti, intrattiene con essi un rapporto strettamente professionale e limitato all’ambito della seduta; eviterà che qualsiasi tipo di vantaggio personale che egli possa trarre dalla seduta, al di là dell’onorario, interferisca con la qualità e durata del rapporto professionale.
Il professionista in kinesiologia è libero nell’esercizio della sua attività e può rifiutare la prestazione se ritiene non sussista il necessario rapporto di fiducia o qualora verifichi non sussistano le condizioni necessarie a produrre un risultato positivo attraverso il trattamento.
Svolgendo la sua attività come facilitatore, può rilasciare un resoconto scritto della sessione.
Sarà suo compito, in modo coscienzioso, suggerire all’occorrenza altri supporti, qualora se ne evidenzi l’esigenza per il benessere del cliente, il quale ha sempre la libertà di scelta in merito.

Art. 15. Competenze del professionista in kinesiologia.

a) Il professionista in kinesiologia ha l’obbligo di fornire al cliente un’immagine di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Laddove onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto alle richieste del cliente, o nell’eventualità che si evidenzi l’opportunità dell’intervento di un altro professionista, è tenuto ad informare il cliente in modo chiaro ed esplicito e ad invitarlo a rivolgersi ad altre figure professionali. Se il cliente si rifiuta, il professionista in kinesiologia può astenersi dalla propria prestazione professionale.
b) Utilizzo appropriato del test muscolare kinesiologico di precisione (T.M.K.P)
Il professionista in kinesiologia utilizza il test muscolare kinesiologico di precisione, come lo ha appreso: un metodo per evidenziare il livello e il tipo di stress nell’individuo. Il test muscolare, attraverso la variazione della velocità di risposta del muscolo preso in esame, evidenzia relativamente ad un input, l’eventuale stress correlato; è quindi uno strumento funzionale a questo scopo ed è fondamentale che il professionista in kinesiologia ne conosca potenziali e limiti e lo utilizzi in modo adeguato. Attraverso il test muscolare, il professionista in kinesiologia verifica l’eventuale stress relativo alla cosa da fare, all’idea di chi siamo, a ciò che ci piace o meno o che vorremmo scegliere.
Anche se per il professionista in kinesiologia il test muscolare kinesiologico di precisione è una guida fondamentale, il rapporto con il cliente e le sue necessità sono sempre da tenere in prima considerazione. Il test muscolare kinesiologico di precisione è un utile strumento di conoscenza che tuttavia non esonera il professionista in kinesiologia dal riflettere sui risultati e dall’usare il buon senso, nonché dal mantenere un rapporto di comunicazione aperta e continua con il cliente.
Il professionista in kinesiologia cercherà di trovare sempre un nesso tra tutte le informazioni ottenute attraverso il test muscolare kinesiologico di precisione in modo che siano congruenti con il contesto di lavoro concordato con il cliente per i suoi obiettivi di benessere e per aiutarlo a comprendere i fattori che possono essere causa del mancato raggiungimento di tali obiettivi.
Il professionista in kinesiologia non forzerà mai un tipo di intervento solo perché indicato dal test muscolare kinesiologico di precisione, senza il totale consenso e partecipazione del cliente. Il professionista in kinesiologia riconosce che le informazioni ottenibili attraverso i test muscolari kinesiologici possono variare a seconda del grado di conoscenza del professionista e del cliente.
Le linee da seguire durante il trattamento dipendono anche da informazioni ottenute attraverso processi differenti dal solo test muscolare, sebbene quest’ultimo possa comunque essere utilizzato a titolo di conferma.
Il professionista in kinesiologia è consapevole che la precisione dei risultati ottenibili attraverso il test muscolare kinesiologico di precisione è direttamente proporzionale al suo stato di salute psicofisica e di comprensione delle energie sottili che sono alla base delle Discipline Bio-Naturali e del benessere.
Il professionista in kinesiologia considera un fattore essenziale il tempo dedicato a ricercare il personale benessere globale che è un investimento necessario anche per il miglioramento del benessere dei suoi clienti.

Art. 16. Aggiornamento professionale

Il professionista in kinesiologia è tenuto a perseguire l’aggiornamento della sua preparazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.
Tale aggiornamento è annuale e realizzato mediante corsi di perfezionamento che possono essere organizzati dagli istituti professionali o dall’associazione. Nelle forme di aggiornamento in kinesiologia possono essere incluse: ricerca nell’ambito professionale, relazioni o partecipazioni a congressi di Kinesiologia o altre attività attinenti, manifestazioni o convegni volti ad aumentare il bagaglio socio-culturale della professione del professionista in kinesiologia.
Per comprovare la partecipazione a questi corsi di aggiornamento, il professionista è tenuto ad esibire all’A.K.S.I. le certificazioni rilasciate dagli Enti organizzatori, che devono essere conservate ed eventualmente esibite presso lo studio professionale. L’A.K.S.I. provvede a tenere un apposito registro relativo all’aggiornamento nel quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il docente e allegato relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale registro permette all’Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con l’aggiornamento.
Le ore annuali di aggiornamento previste sono ventiquattro, così ripartite: 24 ore estese a soli corsi di kinesiologia, oppure 16 ore di corsi di kinesiologia e 8 ore di scienze fondamentali, naturopatiche o di corsi volti ad aumentare il bagaglio socio – culturale del professionista in kinesiologia. Ci si può astenere dall’aggiornamento per giustificati motivi di impedimento: maternità e malattie gravi invalidanti, al massimo per un anno; aver sostenuto nello stesso anno l’esame finale per professionista in kinesiologia nelle diverse qualifiche, ed eventuali altre motivazioni che la Commissione professionisti potrà prendere in considerazione.

Art. 17 Obblighi per l’esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni:
a) l’adesione al codice etico e deontologico che regola il corretto esercizio della professione; oltre a definire i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare di sconfinare su attività che competano ad altre professioni altrove riconosciute e regolamentate.
b) un‘assicurazione adeguata, per la responsabilità civile verso terzi che copra i rischi di eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi nello svolgimento della professione. La copertura assicurativa è vincolata alle norme del codice etico e deontologico. Per i documenti di cui sopra, validi ai fini della copertura assicurativa, il professionista in kinesiologia può rivolgersi all’associazione.

Art. 18. Consenso informato

Il professionista in kinesiologia può sottoporre all’attenzione del proprio cliente, prima di intraprende la prestazione professionale, un documento chiamato consenso informato. Col termine consenso s’intende un atto, sottoscritto, mediante il quale il cliente autorizza liberamente e intenzionalmente il professionista in kinesiologia ad utilizzare i metodi propri della kinesiologia. Si usa l’espressione informato per sottolineare l’aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti dal professionista in kinesiologia. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. Il consenso informato conferma:
a) che il professionista in kinesiologia non è un medico né uno psicologo né una figura professionale altrove regolamentata;
b) di essere a conoscenza delle competenze del professionista in kinesiologia e dell’ambito d’intervento;
c) che l’eventuale intervento di riequilibrio non è e non sostituisce alcun tipo di terapia;
d) che il professionista in kinesiologia non esegue diagnosi, non effettua prognosi e non fa prescrizioni;
Qualora il cliente sia un minorenne o una persona che per qualsiasi motivo non sia in grado di sottoscrivere il consenso informato, lo stesso dovrà essere firmato dai genitori, tutori o dal rappresentante legale.

Art. 19. Clienti in trattamento presso altre figure professionali

Il professionista in kinesiologia rispetta il rapporto esistente tra il cliente e altre figure professionali, evitando di contrapporre giudizi di merito sull’operato degli stessi. Il professionista in kinesiologia non interrompe mai e per nessun motivo un trattamento medico o farmacologico prescritto al cliente da altre figure professionali, ne tanto meno interferisce sul proseguimento dello stesso. Rimane valido quanto detto all’articolo relativo al consenso informato.

Art. 20. Utilizzo dei prodotti

I prodotti naturali, i cibi e gli integratori alimentari, i prodotti vibrazionali, sono per il professionista in kinesiologia strumenti d’informazione utili al fine di sostenere l’equilibrio del sistema energetico della persona. Il cliente una volta acquisite tali informazioni può scegliere liberamente di utilizzare o meno tali prodotti.

Art. 21. Tariffe professionali

Il professionista in kinesiologia tiene con il proprio cliente un rapporto professionale, di che è conferma l’obbligatorietà dell’onorario. Il professionista in kinesiologia è tenuto a far conoscere al cliente il suo onorario come stabilito dalle tariffe A.K.S.I.. Tale onorario si ritiene accettato attraverso la sottoscrizione del “consenso informato” da parte del cliente.

Art. 22. Pubblicità, Titoli e qualifiche

La pubblicità e le informazioni in materia di kinesiologia devono avere un decoro professionale ed essere ispirate a criteri di serietà e rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico. Il professionista in kinesiologia si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o da informazioni che possano in qualche modo dare adito a mal interpretazioni sia per ciò che riguarda la sua competenza professionale sia per ciò che concerne la disciplina kinesiologica. Il professionista in kinesiologia rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono ed espone nelle sedi dove esercita, l’attestato di qualifica professionale e l’attestato di competenza conseguiti. Per quanto riguarda tutte le intestazioni di presentazione professionale (targa all’esterno dello studio, carta intestata, biglietti da visita, moduli di consulenza ed inserzioni logo dell’associazione), egli si impegna a rispettare le norme di comportamento dettate dall’associazione e qui di seguito riportate:
-qualora il professionista in kinesiologia volesse citare nella propria pubblicità la sua appartenenza all’A.K.S.I., in qualità di professionista, è tenuto ad utilizzare la seguente dicitura: “professionista in kinesiologia con qualifica di Kinesiologo Professionale o di Kinesiologo Specializzato conforme ai requisiti di formazione professionale A.K.S.I.”,
-qualora il professionista in kinesiologia vicino al proprio logo e/o intestazione volesse utilizzare il logo dell’A.K.S.I. può farlo a condizione che le dimensioni del logo A.K.S.I. sia secondaria rispetto al logo e all’intestazione del professionista. E’ fatta salva la facoltà dell’“A.K.S.I.” di obbligare il professionista a modificare le dimensioni e la posizione del logo A.K.S.I.
-qualora il professionista in kinesiologia avesse un proprio sito può chiedere autorizzazione all’A.K.S.I. per inserire un link che permetta l’accesso diretto al sito A.K.S.I.

Art. 23. Lo studio professionale

I locali in cui si svolge l’attività devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle tecniche specifiche della professione, secondo le indicazioni dettate dall’Associazione. Deve essere inoltre conforme alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 24. Assicurazione

Il professionista in kinesiologia deve dotarsi di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 25. Provvedimenti

Il presente codice etico e deontologico nei suoi principi e regole costituisce un riferimento imprescindibile per il professionista in kinesiologia. In caso di inadempienza, in ragione delle mancanze commesse, si attuano proporzionali provvedimenti:
1) richiamo al comportamento etico tramite un primo avviso scritto a mezzo raccomandata A/R
2) richiamo al comportamento etico tramite un secondo avviso scritto a mezzo raccomandata A/R
3) annullamento della validità dell’attestato di competenza A.K.S.I., cancellazione dal registro dei professionisti e cancellazione dal registro dei soci.

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